Trasparenza e reclami
In Creat crediamo che la fiducia tra chi offre servizi e chi li utilizza nasca da un rapporto chiaro, aperto e rispettoso. Per questo, la trasparenza non è solo un obbligo normativo: è un valore fondante che guida ogni nostra azione. Vogliamo garantire ai nostri clienti l’accesso immediato e completo alle informazioni essenziali su modalità operative, responsabilità, strumenti di tutela e canali di comunicazione.
Qui troverai documenti aggiornati su prodotti e servizi, indicazioni sul trattamento dei dati personali, i parametri relativi alla prevenzione dell’usura, nonché le modalità con cui presentare eventuali reclami e ricevere risposte puntuali e motivate.

Trasparenza
Il Cliente può consultare e scaricare i file di seguito elencati, contenenti le informazioni essenziali sui servizi offerti, sulle condizioni contrattuali applicate e sulle norme che regolano l’attività del Mediatore Creditizio.
I documenti pubblicati garantiscono la piena conoscibilità delle procedure, dei diritti e degli obblighi delle parti, nonché delle misure adottate da Creat S.r.l. in materia di tutela della privacy, prevenzione dell’usura e antiriciclaggio.
Parliamo del futuro della tua impresa
Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto.
Il Reclamo dovrà essere effettuato per iscritto mediante posta elettronica e/o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi: reclami@creatsrl.it
Indirizzo a cui inviare il reclamo tramite posta ordinaria: Via Montegrappa, 178 – 29027 – Podenzano (PC)
Il reclamo deve contenere almeno i seguenti riferimenti:
- Nominativo/denominazione e recapiti del Cliente
- data del contratto di mediazione
- riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio
- con le quali si è entrati in contatto
- motivazione del reclamo
- richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio
Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria il cliente e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell’apposito registro, se ciò è prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria. Si precisa che il Cliente non può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) per risolvere controversie sorte con il mediatore creditizio.

